Da venerdì 19 giugno 2026 cambia una delle regole più importanti del mercato dell’energia: le società di luce e gas non potranno più chiamarti, mandarti SMS o WhatsApp con offerte commerciali se non hai prima dato il tuo consenso esplicito a ricevere contatti di vendita. E soprattutto, se firmi un contratto al telefono dopo una chiamata che non hai mai autorizzato, quel contratto è nullo: non vale niente sul piano legale, e sarà il fornitore a doverti dimostrare che il contatto era regolare.
È una svolta che molti utenti aspettavano da anni, dopo una stagione di telefonate ossessive a qualunque ora del giorno, falsi rincari annunciati per spingere alla firma immediata e contratti attivati da chiamate che il consumatore non ricordava nemmeno di aver ricevuto.
Cosa dice esattamente la nuova norma
La regola arriva dalla conversione in legge del decreto Bollette, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026 ed entrata in vigore il 19 aprile. Il testo introduce due nuovi commi nell’articolo 51 del Codice del Consumo.
Il comma 8-bis vieta di proporre per telefono o via messaggio contratti di fornitura di energia elettrica e gas ai consumatori domestici. Le eccezioni sono solo due: chi ha fatto una richiesta diretta di essere ricontattato (ad esempio compilando un modulo sul sito del fornitore) e chi è già cliente di quel fornitore e ha espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali.
Il comma 8-ter è la parte più innovativa: stabilisce che i contratti firmati a seguito di un contatto in violazione della nuova regola sono nulli. Non semplicemente “annullabili su richiesta”: nulli, cioè privi di qualunque effetto giuridico fin dall’origine.
I 60 giorni di tempo concessi dalla norma per adeguarsi scadono appunto il 19 giugno 2026: da quel giorno la nullità è pienamente operativa.
Onere della prova ribaltato: a dover dimostrare è il fornitore
Qui sta forse il cambiamento più concreto per chi riceve la chiamata. Fino a ieri, chi voleva contestare un contratto telefonico doveva spesso lottare contro una registrazione vocale registrata di fretta e una documentazione tutta in mano alla società. Il consumatore “protestava”, il fornitore “verificava”, e nel frattempo la fornitura era già attiva.
Da giugno la prospettiva si capovolge. Sarà il professionista a dover dimostrare la validità del contatto: dovrà esibire la richiesta diretta del cliente o il consenso preventivo a ricevere offerte commerciali. Senza quella prova, il contratto cade.
Per chi riceve una chiamata sospetta diventa quindi importante annotare subito data, orario, numero chiamante e conservare ogni messaggio o documento successivo all’attivazione. Sono i pezzi di una pratica che, se serve, si potrà far valere con un argomento molto più solido di prima.
Numeri identificabili e stop alle chiamate mascherate
Il decreto introduce anche un secondo filone di novità che tocca direttamente la trasparenza delle chiamate. Le società di vendita dovranno usare numerazioni che le identifichino in modo univoco: niente più chiamate da numeri sconosciuti, anonimi o “spoofati” per sembrare numeri fissi italiani.
Su questo punto serve ancora un passaggio tecnico. Agcom ha avviato a dicembre 2025 una consultazione pubblica per introdurre numerazioni brevi a tre cifre dedicate al telemarketing, mentre il Garante Privacy potrà chiedere all’Agcom la sospensione immediata delle linee usate in modo irregolare. La misura si aggiunge al blocco anti-spoofing scattato già nel 2025, che aveva messo fuori gioco la pratica più diffusa di mascheramento delle chiamate.
Cosa cambia per chi cerca un nuovo contratto luce o gas
La regola non vieta il telemarketing in assoluto, e non chiude la porta alle proposte commerciali per telefono. Cambia il punto di partenza: deve essere il consumatore a chiedere di essere contattato, oppure deve aver dato un consenso preciso e documentabile.
Per chi vuole davvero confrontare offerte luce e gas, il messaggio è semplice: ignora le chiamate non richieste, anche se promettono sconti enormi o paventano rincari imminenti. Se ti interessa cambiare fornitore, prendi tu l’iniziativa scegliendo un canale che puoi controllare — il sito ufficiale del fornitore, un’agenzia fisica, un consulente di fiducia. È l’unico modo per essere sicuro che il contratto che firmi sia esattamente quello che hai scelto, non quello che qualcuno ha provato a venderti.
In sintesi: meno pressione, più scelta consapevole
Dal 19 giugno 2026 il telefono smette di essere il canale di vendita “facile” del mercato dell’energia. Niente più chiamate a freddo per piazzare un contratto luce o gas, niente più registrazioni vocali contestate per mesi, niente più clienti che si ritrovano cambio fornitore senza nemmeno ricordare di averlo accettato. Chi vuole vendere dovrà partire da un consenso vero; chi vuole comprare avrà finalmente il tempo di scegliere con calma.
È un cambio di passo che premia chi lavora con trasparenza e penalizza chi ha costruito un business sulla pressione e sull’asimmetria informativa. E per le famiglie e le piccole imprese significa una cosa molto pratica: poter mettere giù il telefono senza rimorsi, e tornare a decidere della propria bolletta nei propri tempi.
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Domande frequenti
Da quando i contratti telefonici di luce e gas senza consenso saranno nulli? Dal 19 giugno 2026. La legge è in vigore dal 19 aprile 2026, ma i 60 giorni concessi alle società per adeguarsi scadono il 19 giugno.
Se durante la telefonata dico “sì”, il contratto è valido? No, se la chiamata è partita senza il tuo consenso preventivo. Il punto decisivo è la regolarità del primo contatto: il consenso espresso dentro una telefonata non richiesta non sana il vizio originario.
Devo essere iscritto al Registro delle Opposizioni per far valere la nullità? No. La nuova norma su luce e gas funziona indipendentemente dall’iscrizione al Registro: il fulcro è il consenso preventivo a ricevere proposte commerciali per quei contratti specifici.
Cosa devo fare se ho già firmato un contratto a seguito di una chiamata mai autorizzata? Conserva tutta la documentazione, annota numero e orario della chiamata, e presenta reclamo scritto al fornitore chiedendo l’annullamento. Se la risposta non arriva o è insufficiente, puoi attivare il Servizio Conciliazione di ARERA, l’autorità di regolazione del settore energia.
La regola vale anche per i contratti business? La norma riguarda i consumatori domestici. Per le forniture aziendali restano applicabili il quadro generale di privacy, pratiche commerciali scorrette e Registro delle Opposizioni, ma non la nullità speciale introdotta dal decreto Bollette.





