L’espressione gira parecchio da quando ARERA ha riformato il cambio fornitore, e viene usata quasi sempre a sproposito. Se cambi operatore ogni anno per pagare meno, hai probabilmente pensato che parlassero di te.
Non è così. E la differenza non è una sfumatura: è scritta negli atti dell’Autorità.
Cos’è il turista energetico: la definizione
Il turismo energetico è la pratica in cui il cliente finale cambia fornitore e non procede al pagamento delle fatture emesse dal venditore precedente dopo lo switching. È la descrizione che ARERA ne dà nel documento con cui ha riformato lo switching elettrico.
Il punto centrale non è il cambio. È il mancato pagamento di ciò che si lascia indietro.
Chi confronta le offerte, verifica di pagare il giusto e passa a un fornitore più conveniente saldando quello che deve sta semplicemente usando il mercato libero per quello che serve. È il comportamento che la normativa europea e italiana vogliono incentivare, non reprimere.
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Perché se ne parla proprio adesso
Il tema è esploso con la riforma dello switching. Dal 1° dicembre 2026, per effetto della delibera 58/2026/R/eel, la procedura tecnica di cambio fornitore nel settore elettrico si completa in un giorno lavorativo, e la decorrenza può cadere in qualunque giorno del mese anziché solo il primo. Abbiamo ricostruito tutta la riforma nell’articolo su come cambierà lo switching dal 2026.
Davanti a questa velocità, gli operatori hanno sollevato una preoccupazione precisa: un cambio così rapido può diventare uno strumento per chi vuole accumulare forniture non pagate saltando da un venditore all’altro prima che il sistema se ne accorga. Il timore, ancora oggi dibattuto nel settore, è una maggiore mobilità dei clienti accompagnata da una maggiore volatilità della morosità.
Da qui la parola, e da qui l’equivoco: molti hanno letto “turismo energetico” come sinonimo di “cliente che cambia spesso”. Non è quello che dice ARERA.
Cosa ha deciso l’Autorità (e cosa ha rifiutato)
Gli operatori avevano chiesto misure dure: bloccare lo switching ai clienti morosi, oppure fissare un numero massimo di cambi fornitore consentiti in un certo periodo. ARERA ha respinto entrambe le proposte.
Il blocco è stato giudicato eccessivo, perché precluderebbe al cliente la possibilità stessa di concludere un nuovo contratto, vincolandolo al proprio venditore a tempo potenzialmente indefinito: una conseguenza che l’Autorità ha ritenuto non ammissibile nel nostro ordinamento. Il tetto massimo di cambi è stato scartato perché eccessivamente complesso sul piano applicativo, a meno di fissare un numero del tutto arbitrario.
La soluzione scelta è molto più misurata. Chi non ha i requisiti per la corsia veloce non viene fermato: cambia comunque fornitore, ma con decorrenza a partire da dieci giorni lavorativi invece di uno. Il tempo necessario perché il venditore uscente possa tutelarsi.
Chi entra davvero nella corsia lenta
Le condizioni per la procedura rapida sono tre, e devono valere tutte insieme: essere cliente domestico, avere il punto di prelievo non sospeso, non avere un corrispettivo CMOR attivo.
Qui va sgombrato un altro equivoco. L’Autorità ha chiarito che la limitazione non riguarda ogni situazione di inadempimento, ma solo i casi di inadempimento grave e prolungato, quelli in cui il venditore ha già ottenuto la sospensione della fornitura oppure ha già richiesto l’indennizzo nell’ambito del Sistema indennitario.
Una bolletta pagata in ritardo, una fattura contestata, un mese di distrazione: nulla di tutto questo ti mette nella corsia lenta. Se però ti è comparso un addebito che non riconosci, vale la pena capire cos’è il corrispettivo CMOR e come si contesta.
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Attenzione ai limiti di cui non si parla
Vale solo per l’energia elettrica. Il gas resta fuori dalla riforma.
Vale solo per i clienti domestici. Le partite IVA e i clienti non domestici restano sulle tempistiche attuali: per le forniture di grandi dimensioni l’Autorità ha ritenuto che un cambio così rapido avrebbe impatti rilevanti sulla programmazione e sull’approvvigionamento.
E poi c’è una data operativa che conviene segnarsi: il vecchio processo di switching resta utilizzabile per le richieste trasmesse entro e non oltre il 10 novembre 2026, mentre le nuove regole partono il 1° dicembre. Se stai valutando un cambio fornitore in autunno, quella finestra intermedia va gestita con attenzione.
Il capitolo ancora aperto
ARERA non ha chiuso il tema turismo energetico con la riforma dello switching. Lo ha spostato su un secondo binario: la riforma del Sistema indennitario, avviata con la delibera 59/2026/R/com e poi portata in consultazione con la 248/2026/R/com.
Lì si discute di termini più stretti per la richiesta di indennizzo, di un tetto massimo all’importo e di una maggiore responsabilizzazione del venditore. È la sede in cui si deciderà davvero come il sistema distinguerà chi non paga per scelta da chi non paga per difficoltà.
Domande frequenti
Cosa significa turista energetico?
Indica il cliente che cambia fornitore e non paga le fatture emesse dal venditore precedente dopo lo switching. Non indica chi cambia operatore per ottenere condizioni economiche migliori.
Cambiare fornitore spesso è un problema?
No. Non esiste alcun limite al numero di cambi fornitore: ARERA ha esaminato l’ipotesi di introdurre un tetto massimo e l’ha scartata perché applicativamente troppo complessa. Quello che conta è saldare le fatture del venditore che si lascia.
I clienti morosi possono cambiare fornitore?
Sì. L’Autorità ha respinto il blocco dello switching per i morosi, ritenendolo eccessivo perché vincolerebbe il cliente al proprio venditore a tempo potenzialmente indefinito. Chi non ha i requisiti per la procedura rapida cambia comunque, con decorrenza a partire da dieci giorni lavorativi.
Un ritardo di pagamento mi rende turista energetico?
No. La limitazione riguarda soltanto i casi di inadempimento grave e prolungato, in cui il venditore ha già ottenuto la sospensione della fornitura o ha già richiesto l’indennizzo.
Il turismo energetico riguarda anche il gas?
La riforma dello switching in 24 ore riguarda solo l’energia elettrica. Il Sistema indennitario, invece, opera sia nel settore elettrico sia in quello del gas.
Conclusioni
Il turista energetico è chi cambia fornitore e lascia fatture non saldate. Non è chi confronta, chi negozia, chi si informa e chi cambia perché ha trovato di meglio.
Dal 1° dicembre 2026 quel comportamento sano diventa anche molto più rapido: un giorno lavorativo invece dell’attesa fino al primo del mese. L’unica cosa che conviene fare adesso è arrivarci in ordine, con le bollette a posto e la certezza di sapere cosa stai pagando.
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Fonti
La definizione di turismo energetico e le decisioni dell’Autorità citate in questo articolo sono tratte dai provvedimenti ufficiali di ARERA e dalla normativa europea e nazionale di riferimento.
- ARERA, deliberazione 3 marzo 2026, 58/2026/R/eel — Riforma del processo di cambio fornitore nel settore elettrico, con la definizione di turismo energetico e le ragioni del rifiuto del blocco dello switching
- ARERA, comunicato agli operatori del 10 aprile 2026 — La nuova disciplina del cambio fornitore nel mercato elettrico
- ARERA, deliberazione 59/2026/R/com — avvio del procedimento di riforma del Sistema indennitario
- ARERA, documento per la consultazione 9 luglio 2026, 248/2026/R/com — Orientamenti in merito alla riforma del sistema indennitario
- Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 12 — diritto al cambio fornitore entro tre settimane e procedura tecnica entro 24 ore
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, articolo 7, comma 7 — delega all’Autorità a introdurre misure contro i comportamenti opportunistici dei clienti morosi





